Procedure veloci e tempi certi: controlli ambientali entro 60 giorni, materiali riutilizzabili 90 giorni dalla consegna del Piano di utilizzo
Introduzione sulle rocce da scavo per riempimento delle terre rinforzate
Non è infrequente il caso in cui il materiale di riempimento delle terre rinforzate tramite inclusioni flessibili o rigide possa venire da grandi cantieri di scavo (da opere in galleria, ad esempio).
Oggi infatti i terreni rinforzati con inclusioni fanno parte dei materiali compositi, e il loro utilizzo comporta il miglioramento delle caratteristiche del terreno originario e la formazione di sistemi con caratteristiche meccaniche superiori a quelli che si realizzerebbero con il solo terreno.
Le prove e le sperimentazioni condotte hanno consentito di appurare che le terre rinforzate, costituite da rocce da scavo e dal meccanismo flessibile di rinforzo apporta vantaggi statici e strutturali, ambientali, operativi, ed economici, con vaste possibilità d’impiego e possibilità di reintegro.
Terre e rocce da scavo: tempi certi
Entro 60 giorni vengono svolte le attività di analisi da parte delle Agenzie per la protezione ambientale, quali la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni.
A 90 dalla consegna del Piano di gestione, si può avviare la gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, secondo le indicazioni contenute nel Piano.
Terre e rocce da scavo: procedure semplificate
Avviare la gestione e l’utilizzo delle terre da scavo non richiede più l’attesa di autorizzazioni, ma un massimo di 90 giorni dalla presentazione del piano. Prima invece le Agenzie non erano tenute a rispettare alcun termine per attestare l’ottenimento dei requisiti dalle norme europee e nazionali per qualificare terre e rocce da scavo ‘sottoprodotti’, in quanto non stabilito. Pertanto, decade l’approvazione preventiva.
Terre e rocce da scavo: modifiche e proroghe al piano
Anche nel caso delle modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate ‘sottoprodotto’, una volta presentate, decadendo l’approvazione preventiva la procedura si velocizza. Ad esempio, nel caso in cui la modifica riguardi il quantitativo, la nuova norma consente di applicare la classificazione di sottoprodotto alla parte di terre e rocce indicate dal piano, applicando l’obbligo di gestione in quanto rifiuti solo per le quantità eccedenti. Tali rocce da scavo qualificate rifiuti, subiscono ora una disciplina specifica per quanto riguarda il loro deposito temporaneo e le quantità massime ammesse, maggiori rispetto a quelle del Dlgs 152/2006.
I residui della lavorazione dei materiali lapidei sono ora esclusi dalle terre e rocce da scavo., permettendo la qualifica di tali residui come ‘sottoprodotto’.
Il regolamento si concentra sul particolare dei siti di bonifica, dove vengono stabilite specifiche procedure per gli scavi nonchè le condizioni di utilizzo stesso delle terre e rocce scavate sulla base delle loro condizioni.
La novità rispetto alla precedente norma abrogata è che la proroga al termine del piano può essere di due anni, e deve avvenire attraverso comunicazione al Comune e all’Agenzia di protezione ambientale competente.
Norme abrogate dal nuovo decreto sulle terre e rocce da scavo
Il DM 161/2012, contenente il Regolamento utilizzato fino al nuovo decreto sulla disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, diverse norme che compongono i seguenti decreti: l’art. 41 nel Dl 69/2013, l’art. 184 bis e 266 comma 7 nel Dlgs 152/2006.